Legge Istitutiva e S.M.I.

LEGGE 15 maggio 2013, n. 9 – Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013. Legge di stabilità regionale.

Capo IV

DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA

Art. 29.  – Abolizione del consiglio di amministrazione e del direttore generale del CEFPAS

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi il Consiglio di amministrazione ed il Direttore generale del Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS).

2. All’articolo 21 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Sono organi del centro: a. il direttore del centro; b. il collegio dei revisori”; b) al comma 3 le parole “ad eccezione di quelli di competenza del consiglio di amministrazione” sono soppresse; c) i commi 6, 7, 8, 9 e 10 sono soppressi.

3. In applicazione di quanto previsto al comma 1 le funzioni del consiglio di amministrazione e del direttore generale sono svolte dal Direttore del centro cui sono attribuiti i compiti e le funzioni previsti dalla legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 per gli organi soppressi

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LEGGE 15 maggio 2013, n. 9 – Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013. Legge di stabilità regionale.

Capo IV

DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA

Art. 29.  – Abolizione del consiglio di amministrazione e del direttore generale del CEFPAS

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi il Consiglio di amministrazione ed il Direttore generale del Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS).

2. All’articolo 21 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Sono organi del centro: a. il direttore del centro; b. il collegio dei revisori”; b) al comma 3 le parole “ad eccezione di quelli di competenza del consiglio di amministrazione” sono soppresse; c) i commi 6, 7, 8, 9 e 10 sono soppressi.

3. In applicazione di quanto previsto al comma 1 le funzioni del consiglio di amministrazione e del direttore generale sono svolte dal Direttore del centro cui sono attribuiti i compiti e le funzioni previsti dalla legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 per gli organi soppressi

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Capo IV

DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA

Art. 29.  – Abolizione del consiglio di amministrazione e del direttore generale del CEFPAS

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi il Consiglio di amministrazione ed il Direttore generale del Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS).

2. All’articolo 21 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Sono organi del centro: a. il direttore del centro; b. il collegio dei revisori”; b) al comma 3 le parole “ad eccezione di quelli di competenza del consiglio di amministrazione” sono soppresse; c) i commi 6, 7, 8, 9 e 10 sono soppressi.

3. In applicazione di quanto previsto al comma 1 le funzioni del consiglio di amministrazione e del direttore generale sono svolte dal Direttore del centro cui sono attribuiti i compiti e le funzioni previsti dalla legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 per gli organi soppressi

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